Il fenomeno del doping sportivo, inteso come comportamento legato all’assunzione, somministrazione di sostanze farmacologicamente attive e alla sottoposizione a pratiche mediche, dirette ad incrementare le prestazioni sportive e ad alterare artificialmente il risultato della gara, presenta aspetti di rilevanza giuridica sia in ambito di legislazione statale che di ordinamento sportivo.
Mentre l’ordinamento sportivo reprime e sanziona tali comportamenti nell’ottica di assicurare il leale e corretto svolgimento delle gare e di garantire il rispetto di principi morali che dovrebbero presiedere alla pratica sportiva, l’ordinamento giuridico-statale prevede sanzioni anche di carattere penale al fine di tutelare precipuamente il bene giuridico della salute pubblica, nel duplice aspetto individuale e collettivo oltre a voler salvaguardare il principio della lealtà sportiva.
Ci occupiamo qui brevemente della disciplina legislativa di carattere penale che prevede fattispecie di reato connotate dalle condotte dianzi descritte e che predispone misure sanzionatorie dirette a reprimere tali fenomeni.
E’ per effetto dell’introduzione della Legge 376/2000 denominata “ Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, che viene istituita il reato di doping.
E’ la stessa legge che definisce il doping come condotta diretta ad un’attività di somministrazione o assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ( doping c.d. farmacologico) e nella adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti,cui è equiparato l’uso di metodi o pratiche sostanzialmente in grado di alterare, modificandola, l’integrità o validità dei risultati dei controlli sull’uso dei farmaci,delle sostanze e delle pratiche.
La normativa di specie si caratterizza per l’impiego di un meccanismo di specificazione” tecnica”delle sostanze vietate da operarsi attraverso il riferimento a normative di carattere secondario che ha lo scopo di rendere effettiva la risposta penale in settori caratterizzati da un elevato tecnicismo e condizionati dal grado dell’evoluzione scientifica. Il Legislatore ha pertanto posto, nella materia che ci occupa, delle norme penali in bianco che presuppongono un’integrazione normativa a carico del potere esecutivo mediante l’introduzione di decreti ministeriali che devono specificare e fissare le classi di sostanze e metodi dopanti .
La particolare tipologia delle norme penali in bianco dirette a disciplinare la materia del doping, che necessitano di fonti di eterointegrazione del precetto penale, ha prodotto un orientamento giurisprudenziale incerto circa la reale operatività della norma penale in assenza del decreto ministeriale di ripartizione in classi.
Il contrasto giurisprudenziale è stato sanato dall’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che si è pronunciata affermando la configurabilità dei delitti di doping anche in relazione ai fatti antecedenti l’emanazione del decreto ministeriale, rendendo applicabile la legge anche in relazione a condotte che abbiano come riferimento farmaci, sostanze e pratiche mediche non risultanti all’interno dei decreti.
In definitiva si esclude la tassatività dell’elencazione stante il carattere di criteri –guida attribuito alle classificazioni operate dalle fonti internazionali, finendo col riferire la locuzione “dopante”, a tutte quelle sostanze affini,per struttura clinica ed effetti farmacologici,coerentemente alla ratio di tutela sottesa alla previsione legislativa.
Data la complessità dell’argomento trattato e le innumerevoli conseguenze pratiche che ne derivano, si rinvia alla prossima occasione per un’analisi dei profili sanzionatori e degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato di doping, nonché per una serena disamina sul piano della funzione general-preventiva che la normativa di specie avrebbe lo scopo di perseguire anche alla luce dell’evoluzione della società in termini di rispetto delle regole e della erronea percezione sempre più diffusa tra i giovani sportivi di dover prevalere sull’avversario ad ogni costo, altresì enfatizzata, tale percezione, da suggerimenti esterni interessati e spesso dannosi per l’integrità psicofisica dell’atleta che si sta costruendo.
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Profili penalistici del doping sportivo (seconda parte)
Avv. Alberto Giordano
esperto in diritto civile e penale